Punti chiave
1 Quali finalità offre agli imprenditori la nuova norma?
2 A quali imprenditori si rivolge?
3 Come fare per accedere?
4 La flessibilità dell’istituto
5 Le misure premiali

Con il Decreto Legge n. 24.8.2021 n. 118, convertito con modifiche nella L. 21.10.2021 n. 147, il legislatore ha introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

La finalità di tale intervento normativo consiste nell’offrire all’imprenditore un percorso agile verso il superamento degli squilibri, più gravi o meno gravi, nei quali è caduta l’impresa anche in conseguenza e a causa della emergenza pandemica.

Tanto è vero che nel preambolo del predetto Decreto Legge si riconosce sia la “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale“, sia “l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti.

Il nuovo strumento per il superamento della crisi di impresa, ai sensi all’art. 2 del D.L. 118/2021, si rivolge, quindi, all’”imprenditore commerciale ed agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa“.

Pertanto, alla nuova procedura potranno accedere tutti quegli imprenditori che non sono in grado con le proprie forze di far fronte alle obbligazioni correnti in modo puntuale e regolare e ciò ogni qualvolta vi siano fondate prospettive di accordo con i creditori, che valgano a consentire il pagamento dei debiti in misura ridotta e con tempi concordati, così da poter ritenere l’insolvenza o lo stato di crisi reversibile.

Va da sé che la crisi, da intendersi in senso ampio, potrà considerarsi irreversibile, solo quando le risorse occorrenti per rendere sostenibile il debito, comprese quelle messe a disposizione dai creditori attraverso il riconoscimento di stralci o di conversione in equity, non potranno conseguire un ritorno adeguato in relazione del costo del rischio che si assume colui che le mette a disposizione.

L’accesso alla composizione negoziata dipende, quindi, esclusivamente dalla determinazione dell’imprenditore nel volere superare il momento di crisi in cui si trova e dalla perseguibilità nel concreto delle prospettive di risanamento, che devono sfociare in un piano finanziario idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.

Per poter accedere alla procedura di composizione negoziata l’imprenditore, che versa nelle condizioni di cui sopra, deve chiedere alla Camera di commercio, industria ed artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente che lo agevoli nelle trattive con i creditori per il superamento della crisi.

La procedura in esame è caratterizzata da una particolare flessibilità, agevolata dal fatto che la gestione dell’impresa è sottratta a qualsiasi vincolo autorizzatorio, preventivo o successivo che esso sia.

Infatti, l’art. 9 comma 1 d.L. n. 118/2021 afferma esplicitamente che “nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa” con due limiti, però, anch’essi esplicitati dal legislatore:

a) l’imprenditore in stato di crisi deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico finanziaria dell’attività;

b) quando nel corso delle trattative si accerti che l’imprenditore sia insolvente, ma che esistono concrete prospettive di risanamento, egli dovrà gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.

Ciò non produce effetti sulla validità giuridica (e sulla opponibilità ai creditori) degli atti compiuti dall’imprenditore, ma può interessare – esclusivamente – la sua responsabilità per un operato eventualmente divergente dai fini di cui sopra.

La “flessibilità” dell’istituto, sotto il profilo qui considerato, deriva dai seguenti fattori:

– la possibilità di porre in essere anche atti dichiaratamente qualificabili come “preferenziali”, quali ad esempio gli atti costitutivi di garanzie a favore di un creditore a preferenza di altri, i pagamenti di un determinato debito a favore di un determinato soggetto a preferenza di altri;

– la possibilità per l’imprenditore di compiere atti anche di straordinaria amministrazione, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui vengono compiuti;

– dalla disciplina dettata per le così dette “misure protettive”, che impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione contro la volontà dell’imprenditore (ad esempio ipoteche giudiziali), nonché di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti di cui si avvale per la gestione dell’impresa.

Un secondo fattore di “flessibilità” dell’istituto della Composizione negoziata è rappresentato dalla natura giuridica di “procedura non concorsuale”, che rende tale procedura applicabile in una molteplicità di situazioni e di fattispecie.

Un ulteriore elemento di “flessibilità” dell’istituto della composizione negoziata può essere individuato nella possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa tanto in via “diretta”, proseguendo cioè l’attività aziendale da parte del medesimo imprenditore–debitore, quanto in via “indiretta” perseguendo il superamento della situazione di crisi mediante l’affidamento della gestione dell’impresa ad un soggetto terzo.

Infatti, l’art. 2 comma 2 D.L. n. 118/2021 prevede che il superamento della situazione di crisi dell’impresa possa avvenire “anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa” senza gli effetti di cui all’articolo 2560 comma 2 c.c., ma fermi restando gli effetti dell’art. 2112 c.c..

In tal modo si favorisce il trasferimento dell’azienda o di rami di azienda che non risultano più confacenti al perseguimento del risanamento dell’impresa, esonerando il cessionario dalla responsabilità per i “debiti inerenti all’esercizio dell’azienda …. se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, ma mantenendone ferma la responsabilità verso i lavoratori.

In punto si evidenzia che tale forma di cessione dell’azienda rappresenta una opportunità, non già una modalità obbligata.
Infatti, nulla osta a che il risanamento dell’impresa possa essere perseguito e conseguito anche prevedendo l’accollo da parte del cessionario delle passività aziendali, come strumento di soddisfacimento dell’imprenditore cedente del valore delle attività trasferite.

Altro aspetto degno di considerazione, al fine della valutazione della convenienza dello strumento della composizione negoziata, è rappresentato dalle così dette misure premiali che consistono:

1) nella riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dalla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sino alla conclusione della composizione negoziata;

2) la riduzione in misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta;

3) la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza per l’accesso alla procedura di composizione negoziata;

4) nelle ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. C) D.L. 118/2021 la concessione di un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate quale sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.

Da quanto sopra brevemente esposto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa rappresenta senza dubbio alcuno, in questa fase di ripresa economica post-pandemica, una valida e duttile soluzione per salvaguardare a livello nazionale un inestimabile patrimonio imprenditoriale e aziendale che diversamente correrebbe il rischio di andare disperso.

A ciò si aggiunga che la flessibilità di tale procedura, incentrata sulla figura dell’imprenditore che continua a gestire la propria impresa, consente per ogni singola realtà imprenditoriale di ritagliarsi addosso, come un abito su misura, la soluzione migliore per il superamento della crisi e per il risanamento della azienda stessa.

Dottoressa Carla Eugenia Ramella, avvocato partner di Studio Commercialisti Associati Fiammarelli & Partners, consulente di diritto societario, diritto fallimentare e diritto bancario. 

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