Punti chiave
1 Contribuenti minimi, in regime forfettario, soggetti che hanno optato per il regime forfettario 398
2 Scadenze varie: 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente articolo 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto “Decreto PNRR2” pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022) vengono abrogate le specifiche previsioni contenute nel comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015, al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previste per:

– contribuenti “minimi”;

– contribuenti in regime forfettario;

– soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Va evidenziato come non si tratti di un esonero generalizzato fin da subito, ma di un processo che, secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 18, porterà all’obbligo di fatturazione elettronica progressivamente secondo le seguenti tempistiche:

– a partire dal prossimo 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà “i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro”;

– a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell’anno precedente. 

Dal 1 luglio 2022

– Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro.

– Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

In tema sanzioni, sempre al comma 3 dell’articolo 18, D.L. 36/2022 viene previsto che per il periodo luglio-settembre 2022 (il primo trimestre interessato dal nuovo obbligo decorrente dal 1° luglio 2022) le sanzioni amministrative previste in tema di omessa o ritardata fatturazione di cui all’art.6 comma 2 D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito), non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Viene nella sostanza derogato per le operazioni effettuate fino al prossimo 30 settembre 2022 l’ordinario termine dell’invio telematico della fattura elettronica fissato in 12 giorni dalla effettuazione dell’operazione, potendo tali soggetti effettuare l’invio delle fatture elettroniche entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione medesima (quindi, ad esempio, per tutte le operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 la trasmissione telematica delle fatture potrà avvenire entro la fine del mese di agosto, per quelle di agosto entro la fine del mese di settembre e per quelle di settembre entro la fine del mese di ottobre).

Dal 1 gennaio 2023

– Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro

Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

Dal 1 gennaio 2024

Tutti dovranno fare ricorso alla fattura elettronica a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti tutti i minimi, forfettari ed enti in regime L. 398/1991

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 in avanti, invece, si dovrà tornare a rispettare l’ordinario termine dei 12 giorni per cui una operazione effettuata il 5 ottobre dovrà essere trasmetta telematicamente al SdI entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022).

Relativamente ai soggetti in regime forfettario 398 vale la pena segnalare che sussistono a oggi dubbi applicativi, riferiti soprattutto a coloro che presentano un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, sui quali si attendono urgenti chiarimenti ufficiali dei quali vi daremo conto.

Dottor Jacopo Fiammarelli, gestione e assistenza commercianti e artigiani.

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