Punti chiave
1 Cosa cambia?
2 Invalidazione, inibizione dichiarazione d’intento
3 Quali sono le priorità della valutazione di rischio?
Come noto, per poter utilizzare il “plafond”, l’esportatore abituale deve inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta. La stessa Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di compilazione, applicabili a decorrere dall’1 gennaio 2022, della fattura nei confronti di un esportatore abituale specificando, in particolare, la necessità di riportare:
– nel campo “Natura” il codice N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.
– Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.
Quest’ultima informazione è collegata alla possibilità da parte dell’Agenzia di “scartare” le fatture emesse ai “falsi” esportatori abituali. Ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, ai soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l’estero (non imponibili), ossia ai cosiddetti “esportatori abituali”, è concessa la possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nel limite del “plafond disponibile”.
Relativamente all’utilizzo del “plafond”, a decorrere dal 2020, l’art. 12-septies, DL n. 34/2019 ha introdotto alcune “semplificazioni” prevedendo, in particolare, (soltanto) l’obbligo in capo all’esportatore abituale di inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi vanno indicati dai fornitori nelle fatture emesse, ovvero, devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
I dati delle dichiarazioni d’intento inviate dagli esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Invalidazione, inibizione e dichiarazione d’intento
L’art. 1, comma 1079, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, prevede che l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83, che consentono di acquisire la qualifica di esportatore abituale, e attività di controllo, finalizzate all’inibizione al rilascio / invalidazione delle dichiarazioni d’intento illegittime. Infatti qualora da tali controlli risultino irregolarità:
– all’esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento.
– SI inibisce l’emissione della fattura elettronica senza IVA nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.
Con il citato provvedimento 28.10.2021, l’Agenzia ha definito le specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo effettuate dalla stessa al fine di verificare il possesso della qualifica di “esportatore abituale”. Le procedure sono elaborate mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate con le informazioni presenti nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche e private.
La valutazione del rischio è orientata prioritariamente alla:
– analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse.
– Valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società.
– Individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni / incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento / dichiarativi.
– Individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
In caso di esito irregolare le dichiarazioni d’intento sono invalidate. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate trasmette mediante PEC una comunicazione:
– al soggetto emittente (esportatore abituale), con l’indicazione del protocollo della dichiarazione d’intento invalidata, le relative motivazioni e le anomalie riscontrate.
– Al soggetto cedente (fornitore / prestatore), contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.
L’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata, comporta lo scarto del file xml da parte di SdI.
Un aspetto “delicato”, non disciplinato dalla normativa di riferimento, riguarda la sorta delle fatture emesse dal fornitore prima dell’invalidazione della dichiarazione d’intento da parte dell’Agenzia. A tal fine è opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire se devono essere oggetto di “integrazione” con IVA ovvero se l’invalidazione ha effetto solo sulle fatture emesse successivamente.
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