Per quanto riguarda le società e le imprese Srl c’è una novità importante. Lo scorso 16 marzo è infatti entrato in vigore il nuovo Codice delle Crisi d’impresa che impone nuovi obblighi per tutte le Srl, appunto: sia che esse si possano definire “in salute”, sia che si tratti di aziende in difficoltà o incapaci di far fronte ai propri debiti e alle proprie spese con flussi di cassa corrente.
L’obiettivo della riforma è chiaro:
prevenire un eventuale momento di crisi aziendale,
salvaguardare il lavoro e l’attività imprenditoriale nel caso di un possibile fallimento.
A tale scopo, è dunque necessaria la nomina di un revisore all’interno della società Srl.
Questa nomina – ecco la novità – è stata ora prorogata al 2022.
Cosa succede quindi per tutte le società che hanno già provveduto alla nomina del revisore?
Innanzitutto: ecco i tre parametri che stabiliscono chi è obbligato tra le Srl:
le società con 4 milioni del totale attivo dello stato patrimoniale,
4 milioni del totale dei ricavi,
20 dipendenti medi durante l’anno.
Ora, la norma originaria stabiliva che la nomina del revisore doveva avvenire ed avere la propria efficacia sui bilanci 2018 e 2019. Ma a causa dell’emergenza sanitaria l’obbligo è stato rimandato al 2022, per questo la revisione avrà efficacia sui bilanci 2020 e 2021.
Cosa succede allora per tutte le Srl che hanno già provveduto alla nomina?
E’ possibile la rimozione per giusta causa secondo l’articolo 4 del DM 261/2012 oppure, secondo Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) si può seguire queste tre strade: auto-licenziamento del revisore, che non potendo svolgere il ruolo per cui è stato nominato può rinunciare all’incarico all’interno della Srl, sollevamento dell’incarico per giusta causa, con l’azienda che si accolla tutte le conseguenze del caso, risoluzione consensuale dell’accordo pensando di riprenderlo in un momento successivo dell’attività della Srl.