Punti chiave
1 Regime agevolato in caso di divorzio e separazione
2 Quando e quali tasse non si pagano in caso di separazione e divorzio

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un’agevolazione per “dare esecuzione agli accordi di separazione”.

Su quando spetta l’agevolazione, come funziona e a chi viene riconosciuta si è invece pronunciata di recente la Direzione Centrale AE.

Vediamo nel dettaglio, come riporta in un articolo Quifinanza.

Regime agevolato in caso di divorzio e separazione

Con la risposta all’interpello n. 260/2022 (consultabile qui), l’Amministrazione finanziaria si è espressa su un accordo di “mutuo contratto” finalizzato a “dare esecuzione agli accordi per giungere alla soluzione della crisi coniugale”.

Come specificato dall’Istante, i coniugi hanno presentato domanda per l’omologazione della separazione consensuale (qui le nuove regole per il mantenimento). Negli accordi di separazione è stato stabilito che l’immobile – residenza familiare e acquistato a suo tempo dai coniugi in regime di comunione di beni – venisse attribuito per intero al marito con l’obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie, contestualmente all’atto di trasferimento, una somma destinata anche all’estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016. Per il versamento della somma pattuita alla moglie, il marito “dovrà procedere all’accensione di un nuovo finanziamento (interamente a lui intestato) espressamente destinato per dare esecuzione agli accordi di separazione”.

Esposto il caso, all’Agenzie delle Entrate è stato chiesto di chiarire l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987, ovvero il riconoscimento o meno del regime agevolato previsto in caso di divorzio e separazione (che riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo), non risultando quindi dovute né l’imposta sostitutiva né la tassa ipotecaria.

Quando e quali tasse non si pagano in caso di separazione e divorzio? La risposta delle Entrate

L’articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”, dispone che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa“.

Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato poi chiarito che, dal punto di vista oggettivo, la disciplina si estende a “tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso”.

Tale concetto, ricorda poi l’AE, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la L. n. 74 del 1987, all’art. 19, “dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi” (cfr. ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966; anche risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019).

Infatti, con l’ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, la Corte di Cassazione ha affermato che “l’esenzione (…) si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (…)”. Pertanto l’agevolazione va riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge.

Il regime fiscale agevolato, in questi casi, riguarda sia gli atti separativi di contenuto “necessario” (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) sia quelli di contenuto “eventuale” (cioè quei patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l’instaurazione del regime di vita separata).

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