La legge 176 del 18.12.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2020, ha introdotto una modifica sostanziale della Legge n. 3 del 27.1.2012. 

La vigente modifica della Legge sul sovraindebitamento introduce una serie di prescrizioni “incentivanti” per i debitori non fallibili, che potrebbero rappresentare nei prossimi mesi una valida soluzione per uscire dalla crisi economica in cui molti si trovano anche a causa della emergenza sanitaria, offrendo così una occasione per una ripartenza e una prospettiva verso il futuro.

Vediamo allora quali sono le novità introdotte dalla riforma natalizia della legge sul sovraindebitamento.

La nozione di consumatore

Innanzitutto, la riforma ha riscritto la nozione di consumatore, modificando la lettera b) dell’art. 6) della L. 3/2012, così che da oggi per consumatore si deve intendere “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Pertanto, nella categoria dei soggetti legittimati a richiedere l’accesso a una delle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 vengono ricomprese anche le persone fisiche socie di società di persone.

I presupposti di ammissibilità

Quanto ai presupposti oggettivi di ammissibilità si segnala l’espunzione dall’art. 7 comma 1 della L. 3/2012 della previsione che per l’IVA ammetteva solo la dilazione di pagamento, escludendone la decurtazione prevista invece per altri tributi. Ne consegue che i soggetti non fallibili oggi sono abilitati a proporre il pagamento parziale dell’IVA, alla medesima stregua dei soggetti fallibili. Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 245 del 22.10.2019 aveva già dichiarato la incostituzionalità della norma che dispone che il piano ristrutturatorio possa prevedere, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche il pagamento parziale, quando invece in materia di concordato preventivo l’art. 182 ter R.D. 16.3.1942 n. 267 consente la possibilità della falcidia del credito IVA.

In relazione ai presupposti soggettivi di ammissibilità è stato, poi, aggiunto all’art. 7 il comma 2 d-bis che esclude dal novero dei legittimati attivi chi “ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte”. Mentre il nuovo comma 2-ter) precisa che “l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. E nello stesso senso anche il comma 7-bis), aggiunto all’art. 14 ter in tema di liquidazione del patrimonio, precisa che “il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Mancava, infatti, nella L. 3/2012 una norma sulla estensione degli effetti del sovraindebitamento dalla società ai soci.

Le procedure familiari

Una delle grandi novità della riforma del sovraindebitamento sono le procedure familiari introdotte dal nuovo art. 7-bis. In forza della nuova norma “i membri della stessa famiglia” potranno presentare “un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”.

Il comma 2) della predetta norma stabilisce espressamente che per “membri della stessa famiglia” devono intendersi,oltre al coniuge, anche i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76. La norma intende d’evidenza conseguire lo scopo della risoluzione complessiva dell’indebitamento delle famiglie nel cui ambito vi sono significative commistioni tra le esposizioni debitorie personali dei singoli, tali da condizionarsi e sovrapporsi reciprocamente.

In tali casi, peraltro tutt’altro che rari, il Legislatore ha consentito, nell’interesse comune, la presentazione di un’unica domanda per la ristrutturazione dei debiti che abbiano una matrice comune famigliare ed a garanzia del cui pagamento spesso vi è una sorta di “cassa comune” e/o beni in comproprietà. Si pensi al riguardo alle imprese famigliari o alle società di persone a carattere famigliare.

Nel caso in cui vengano presentate più domande da parte dei membri di un unico nucleo famigliare, il Legislatore della riforma ha previsto, poi, che il giudice debba adottare i necessari provvedimenti per assicurare il coordinamento e la competenza spetta al giudice adito per primo. In ogni caso le masse attive e passive dovranno restare separate e il compenso dovuto all’OCC dovrà essere ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dei debiti di ciascuno e, quindi, graverà in proporzione su ogni massa.

Un’ultima precisazione: qualora uno dei debitori, membro del nucleo famigliare, non sia un consumatore, secondo la nuova definizione data dal comma 2 lett. b) dell’art. 6 della L. 3/2012, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi e, di conseguenza, in tali casi non sarà possibile proporre un piano del consumatore unitario.

La falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto o da operazioni di prestito su pegno

Altra significativa novità è rappresentata dall’art. 8 nel quale è stato inserito il nuovo comma 1-bis), secondo cui “il piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo”. Con la previsione della possibilità della falcidia o della ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto o da operazioni di prestito su pegno il Legislatore ha inteso cercare di liberare più risorse possibili a favore di tutti i creditori con la loro conseguente maggiore possibilità di essere soddisfatti, seppur in percentuale.

Il mutuo ipotecario e la trasparenza del debito erariale

Di minor impatto è, invece, la novità di cui ai successivi commi 1-ter) e 1-quater) del sopra citato art. 8, secondo i quali la proposta del piano del consumatore o dell’accordo può prevedere il rimborso, alle scadenze convenute contrattualmente, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca o da garanzie reali gravanti sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa, quando il debitore ha adempiuto alle proprie obbligazioni.

In tali casi la finalità perseguita dal Legislatore della riforma dovrebbe essere quella di consentire al debitore di lasciare al di fuori della proposta di accesso alle procedure di sovraindebitamento il debito “prima casa” ovvero, nell’ottica della continuità aziendale, di soddisfare il credito garantito con il ricavato dalla vendita del bene oggetto di garanzia effettuata a condizioni di mercato e previa attestazione dell’OCC che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Il nuovo comma 1-quinquies) dell’art. 8, infine, dispone che l’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, né dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali degli enti locali, i quali entro trenta giorni debbono comunicare l’ammontare del debito tributario accertato ed eventuali accertamenti pendenti. 

La disposizione è volta, d’evidenza, a consentire agli uffici di comunicare il debito tributario all’OCC in modo che costui ne possa tenere conto del predisporre la relazione e la conseguente proposta.

La relazione dell’OCC e le allegazioni documentali   

L’art. 9 riformato della L. 3/2012 precisa e meglio dettaglia quale documentazione debba essere allegata al piano del consumatore al fine di conseguirne l’omologa.

Il comma 3-bis)definisce il contenuto della relazione dell’OCC allegata alla proposta di piano del consumatore.

Nel dettaglio la relazione deve contenere:

l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

l’indicazione presunta dei costi della procedura;

l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto o meno conto del merito creditizio del debitore, valutato con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile.

Nel caso, invece, di domanda di accordo di composizione la relazione particolareggiata dell’OCC, oltre ad esaminare la esaustività della documentazione allegata alla domanda ed ad individuare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità del debitore di far fronte normalmente alle obbligazioni assunte, dovrà altresì evidenziare:

l’esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;

la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori;

l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Anche in tale caso l’OCC è tenuto ad esplicitare, se il finanziatore abbia correttamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato anche al fine della valutazione della meritevolezza del debitore all’accesso alle procedure di sovraindebitamento.

L’omologazione dell’accordo di composizione e del piano del consumatore

All’art. 12 sono stati inseriti i commi 3-ter) e 3-quater).

Il primo introduce la figura del “creditore processualmente sanzionato”. Infatti, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis T.U.B., non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ovviamente tali creditori saranno quelli individuati dall’OCC nella propria relazione di cui all’art. 9 della L. 3/2012.

Il comma 3-quater), invece, prevede che il Tribunale possa omologare l’accordo di composizione anche in caso di mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11 comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

E’ evidente che la riforma mira a rendere più agili e più veloci i procedimenti di omologa e, di fatto, maggiormente accessibili e fruibili da parte dei debitori le procedure di sovraindebitamento.

Le azioni del liquidatore

Con il nuovo art. 14 decies il liquidatore di fatto diviene organo centrale e proattivo, che assume ogni prerogativa giudizialmente finalizzata al recupero giudiziario di risorse suscettibili di accrescere l’attivo a disposizione dei creditori per il loro soddisfacimento. Pertanto, è tenuto ad esercitare o a proseguire ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e/o il recupero dei suoi crediti ovvero a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

L’esdebitazione

Ultima grande novità introdotta dalla riforma della legge del sovraindebitamento è la esdebitazione del debitore incapiente meritevole, che non sia in grado di offrire ai suoi creditori alcuna utilità, nemmeno in una prospettiva futura. In tali casi il debitore può accedere alla esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo del pagamento del debito entro quattro anni dal decreto di omologa nel caso in cui dovessero sopraggiungere utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura inferiore al 10%.

A tale fine non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati.

La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;

l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare.

La relazione particolareggiata dell’OCC, invece, deve comprendere:

l’indicazione delle cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

l’esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Inoltre, l’OCC dovrà anche indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia correttamente ed adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore in relazione al suo reddito e tenuto conto della esigenze della sua famiglia.

In questi casi il compenso dell’OCC è ridotto alla metà.

Il giudice assunte le informazioni che ritiene utili, valutato il merito del debitore, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o di colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio della esdebitazione, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai fini di cui ai commi 1 e 2.

Il decreto è comunicato ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni.

Decorso tale termine dall’ultima comunicazione, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio trai creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto.

La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non potrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Conclusioni

L’intervento effettuato da Legislatore va salutato certamente con favore, posto che esso mette a disposizione dei debitori, dei professionisti e degli imprenditori minori non fallibili un apparato di regole utili per accrescere le possibilità di superare il presente momento di grande difficolta e di incertezza economica, offrendo una prospettiva futura, che al presente è talvolta difficile da trovare.

Inoltre, la riforma mira a rendere maggiormente concorsuali i debiti e a sfruttare con meno incertezze applicative le procedure della L. 3/2012, incertezze che negli anni ne hanno determinato lo scarso successo e le difficolta di accesso. 

Sono Carla Eugenia Ramella, sono avvocato in diritto societario, diritto fallimentare e diritto bancario, consulente presso Studio Commercialisti Associati Fiammarelli & Partners a Vigevano.

email info@studiofiammarelli.it

Telefono 0381 73415

Sito www.studiofiammarelli.it

Canali social: Facebook e Linkedin