Con la sentenza numero 29112, la Corte di Cassazione lo scorso 29 ottobre, ha confermato la tesi secondo cui i soci di società di capitali non rispondono delle sanzioni dopo la cancellazione della società.

Una volta che la società di capitali si estingue, infatti, le sanzioni che fanno riferimento alla persona giuridica non si trasmettono. A fare da argine e a impedire alle sanzioni societarie di trasmettersi ai soci vi è il principio di responsabilità personale della sanzione.

Più nel dettaglio, come sottolineato dalla Suprema Corte, le sanzioni amministrative a carico della società, nel caso oggetto di giudizio per la violazione di norme tributarie, non si trasmettono ai soci ed al liquidatore.

Sul punto, infatti trova applicazione l’art. 8, DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale; nonché, in materia societaria, trova applicazione l’art. 7, primo comma, DL n. 269 del 2003, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.

In caso di sopravvenuta estinzione della società di capitali, i debiti della stessa possono ricondursi agli ex soci solo in caso di riscossione, da parte di questi, di somme all’esito della liquidazione e sino alla concorrenza del loro ammontare.

In questo frangente, così come prevede tra l’altro la norma a fronte dell’art. 2495 cc., in caso di estinzione della società di capitali, i soci risponderanno solo a condizione che abbiano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione. La norma, infatti, recita che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

 

Avvocato Carla Eugenia Ramella, consulente di diritto societario, fallimentare e bancario per Studio Commercialisti Associati Fiammarelli & Partners.

 

SCRIVICI O CONTATTACI:

email jacopo@studiofiammarelli.it

Telefono 0381 73415

Sito www.studiofiammarelli.it

Canali social Facebook, Instagram e Linkedin