Con la circolare 174 del 22 novembre, l’Inps ha illustrato la disciplina introdotta dall’articolo 150 del Dl 34/2020. e riferita alla restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma -bis inserito nell’articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subito e non costituisce onere deducibile dal reddito.
In particolare, si legge sulla notta pubblicata sul sito dell’Istituto:
“Ia norma ha disciplinato le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. La disposizione ha inoltre previsto, a favore del sostituto d’imposta quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.
La norma non trova applicazione nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili. Non si applica, inoltre, nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.
La circolare illustra, infine, le indicazioni e i criteri per la determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione. Con un successivo messaggio saranno fornite le ulteriori istruzioni operative necessarie agli adeguamenti dei sistemi informativi” Tutte le informazioni sul sito www.inps.it, sezione Inps comunica.
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