Entro mercoledì 16 giugno bisognerà effettuare il pagamento dell’acconto 2021 dell’Imposta municipale propria.
Dopo le novità dell’anno scorso con l’accorpamento di Imu e Tasi, l’imposta quest’anno non ha subito variazioni. A causa dell’emergenza Covid-19 sono state però approvate diverse esenzioni. Il decreto Sostegni convertito in legge a maggio ha introdotto per quest’anno l’esenzione del pagamento dell’acconto Imu per una platea molto ampia di contribuenti. Il testo prevede lo stop alla prima rata per tutte le attività che nei mesi scorsi hanno usufruito dei contributi a fondo perduto previsti dai precedenti decreti. In linea generale gli aiuti sono stati erogati nei confronti di tutti i soggetti (titolari di una partita Iva regolare che svolgono attività di arte, professione o impresa) che, a causa dell’emergenza Covid 19, hanno fatto registrare un calo del fatturato del 30% rispetto al 2019. Va però sottolineato che si può beneficiare dello stop solo con riferimento agli immobili i cui proprietari (soggetti passivi dell’imposta) sono anche i gestori dell’attività che si svolge all’interno dell’edificio.
ALIQUOTE
L’aliquota base dell’Imu è dello 0,5% ma ogni singolo Comune può azzerarla o aumentarla fino allo 0,6%. È prevista una detrazione di 200 euro per chi paga l’imposta sull’abitazione principale. Per le seconde case l’aliquota base è dello 0,86% e i Comuni possono azzerarla o aumentarla fino all’1,06%. I Comuni, inoltre, potranno aumentare ulteriormente questa aliquota e salire fino all’1,14% in sostituzione della Tasi.
Prima di versare, bisogna controllare le scelte dei Comuni che devono consegnare al ministero delle Finanze le delibere approvate entro il 14 ottobre. Le delibere vengono pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro questa data, si applicano le regole dell’anno precedente. Per l’acconto si versa il 50% dell’importo versato nel 2020, per il saldo si terrà conto delle nuove delibere, se pubblicate.
METODO DI PAGAMENTO
Invariate rispetto agli anni scorsi anche le modalità di versamento. La prima scadenza è in programma mercoledì 16 giugno per pagare l’acconto o, per chi vuole, l’intero importo dovuto. Il saldo va versato entro il 16 dicembre. Per quel che riguarda le modalità di versamento, oltre al modello F24 e al bollettino postale, le norme prevedono la possibilità di effettuare i pagamenti tramite la piattaforma PagoPA. La normativa prevede alcune esclusioni, tra le quali le pertinenze dell’abitazione principale, come cantine e box. Ma non più di una per categoria (C2, C6 e C7). Non è previsto il pagamento dell’Imu, inoltre, anche per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli con provvedimento del giudice in caso di separazioni e divorzi. Per gli appartamenti affittati a canone concordato, l’imposta è ridotta al 75%. La riduzione arriva al 50% per la casa concessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli (o viceversa).
La dichiarazione Imu è il documento che il proprietario dell’immobile deve presentare al Comune in cui si trova l’appartamento per segnalare eventuali variazioni che lo hanno interessato nell’anno precedente e che incidono sull’ammontare dell’Imu da pagare, ma che possono anche determinarne l’esenzione. La dichiarazione Imu va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Per fare un esempio, le variazioni che si sono verificate nel 2020 vanno dichiarate entro il prossimo 30 giugno. Tutte le informazioni necessarie sono pubblicate sui siti ufficiali di tutti i Comuni.
Per l’Imu è previsto il ravvedimento operoso, cioè la possibilità di sanare un mancato pagamento con sanzioni minime se si effettua il versamento con F24 tempestivamente. Vanno versati gli interessi legali (per il 2021 lo 0,01%). Di seguito le sanzioni: entro il 14° giorno dalla scadenza, la sanzione è dell’0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno al 30° è dell’1,5%; dal 31° al 90° giorno è dell’1,67%; dopo 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Imu è del 3,75%; è del 4,29% entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva.
Esistono benefici Imu per i pensionati che sono residenti all’estero. Lo sconto scatta quando il contribuente ha maturato una pensione in Stati esteri ma in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Nello specifico, la normativa prevede uno sconto del 50% dovuto su un immobile posseduto in Italia sia nella qualità di proprietario, sia in quella eventuale di usufruttuario. La riduzione dell’imposta, inoltre, viene applicata solamente a un immobile, purché non sia stato dato in affitto o in comodato d’uso. Negli anni passati, agli stessi contribuenti era stata riconosciuta l’esenzione Imu.
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