Fattura elettronica: Cosa devo fare?
Il “problema” della fattura elettronica stà preoccupando molti imprenditori e professionisti, attesa la complessità della prima adozione e gli adempimenti iniziali necessari al corretto utilizzo della nuova procedura.
Quanto sopra “interferisce” nella quotidianità operativa di tutti i soggetti essendo riferita alla emissione/ricezione della fattura che è l’espressione “giornaliera” delle operazioni economiche in entrata ed in uscita che vengono realizzate da ciascun operatore.
Quanto sopra “interferisce” nella quotidianità operativa di tutti i soggetti essendo riferita alla emissione/ricezione della fattura che è l’espressione “giornaliera” delle operazioni economiche in entrata ed in uscita che vengono realizzate da ciascun operatore.
Soprattutto per i soggetti di minore dimensione la presenza e la interazione con uno studio commercialista è molto importante per il superamento delle iniziali difficoltà e per ottimizzare il software utilizzabile oltre che, nel caso, sostituirsi negli obblighi di conservazione elettronica.
L’obbligo di fatturazione elettronica è fortemente legato al tema della compliance Iva a cui sono tenuti gli operatori.
Su questo fronte l’Agenzia delle entrate è ben consapevole dell’importanza che hanno gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, come soggetti qualificati ad avere un dialogo competente e un ruolo di interfaccia efficace tra Amministrazione finanziaria e contribuente, non tanto e non solo nella fase di controllo e accertamento, successive al compimento delle operazioni e degli adempimenti, ma anche e soprattutto nel garantire la conformità (compliance) alla normativa dei contribuenti da loro assistiti.
Su questi argomenti si inserisce il nuovo sistema di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica creato dall’Agenzia delle entrate per favorire il lavoro degli operatori e dei loro intermediari.
La fatturazione curata da un soggetto delegato
L’articolo 21, D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA) prevede che la fattura possa essere emessa da un soggetto delegato.
La norma richiamata prevede quindi che la fattura, cartacea o elettronica, possa essere emessa per delega formale del cedente/prestatore, da parte del cessionario/committente oppure da un terzo, ferme restando in capo al soggetto passivo 2 responsabilità:
- la responsabilità di assicurare l’emissione della fattura a norma di legge;
- la responsabilità, in primis tributaria, derivante dall’effettuazione dell’operazione.
Tipologie di intermediari e contenuto delle deleghe
Si identificano 2 tipologie di intermediari:
- intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (tra i quali vi sono gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro);
I secondi sono soggetti senza specifiche competenze richieste ma che possono essere delegati a compiere determinate attività riguardanti la gestione della fatturazione e della conservazione digitale, limitatamente agli strumenti e ai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
I primi sono intermediari che possono essere delegati a tutte le attività che può compiere il contribuente, senza alcuna esclusione.
Il conferimento della delega al commercialista può avvenire:
- direttamente on line nella propria area riservata, dove nell’apposita sezione è possibile anche revocare le deleghe e consultare le deleghe conferite, a prescindere dalla modalità di conferimento;
- presentando la modulistica presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate presente sul territorio.
La singola delega può avere durata massima di 4 anni.
Le modalità massive di presentazione delle deleghe
Inoltre sono state definite:
- la possibilità di delegare fino a 4 intermediari;
- la durata massima delle deleghe che viene abbreviata a 2 anni;
- l’allungamento della permanenza dei duplicati delle fatture elettroniche nell’area riservata del portale fatture e corrispettivi degli operatori fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei file fattura da parte del SdI;
- la previsione nella modulistica di due nuovi spazi dedicati alla procura speciale e all’autentica della firma del contribuente in caso di consegna presso gli uffici territoriali o di trasmissione via pec.
E’ previsto che con l’invio massivo e puntuale delle deleghe l’intermediario comunica per ciascun delegante i seguenti dati:
- “i servizi oggetto delega;
- la data di scadenza della delega;
- la data di conferimento e il numero della delega secondo quanto previsto al punto 7.2; la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
- i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:
- l’importo corrispondente al volume d’affari;
- gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito”.
La registrazione massiva dell’indirizzo telematico
Con comunicato stampa del 6 dicembre scorso l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un servizio con cui gli intermediari, appositamente delegati con una delle modalità previste, potranno comunicare con un’unica operazione gli indirizzi telematici da abbinare alle singole partite Iva dei loro clienti. Tale procedura consente di abbattere i tempi che sarebbero necessari per entrare nell’area riservata di ciascun delegante per effettuare la registrazione dell’indirizzo.