Il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici, previsto dal “decreto Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico.
Da oggi, 18 novembre, sino al 14 gennaio, è possibile presentare un’apposita istanza: unica soluzione per poterne beneficiare.
Si tratta in particolare di un contributo per i 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell’istanza. Come previsto dal decreto, questi comuni hanno infatti registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di provincia), in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di città metropolitana).
Come richiedere il contributo
Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”. Una prima ricevuta attesterà la presa in carico della richiesta o lo scarto a seguito dei controlli formali. In seguito, subito dopo aver verificato l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, con una seconda ricevuta l’Agenzia attesterà l’accoglimento o meno dell’istanza. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.
I requisiti e l’entità del contributo
Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.