Per quanto riguarda il credito di imposta, disciplinato dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, si applica anche ai contratti di locazione aziendali, a condizione che nell’ambito dello stesso sia previsto l’utilizzo di almeno un immobile non a uso abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o nell’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Ecco la nostra circolare.
II credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (PARI AL 60% DEL CANONE DOVUTO PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO) può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920” o, in alternativa, può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone.
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Rilancio.I soggetti esercenti attività commerciale devono aver subito un calo del fatturato del 50%. Si tratta, per esempio, di imprenditori individuali, Snc e Sas, che producono reddito d’impresa, società di capitali ed enti non commerciali.
E’ ininfluente il regime contabile adottato e sono inclusi anche i soggetti in regime forfettario.
II credito d’imposta e utilizzabile in compensazione nel modello F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa ii credito d’imposta può essere fruito anche nella dichiarazione del redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. E’ quindi necessario che il canone risulti pagato nel 2020.
Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario (no cessione) il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione del redditi relativa al periodo di imposta nel quale il credito è maturato, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi di imposta successivi e non potrà essere chiesto a rimborso.