Il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal “Decreto Sostegni bis” è finalmente operativo. L’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento datato 2 luglio 2021 e pubblicato sul proprio sito il modello da utilizzare e le istruzioni di compilazione.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta e come procedere per richiedere il sostegno
A chi è rivolto il contributo “alternativo”?
Possono accedere al contributo alternativo i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di patita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, titolari di partita Iva già attiva alla data del 26 Maggio 2021 e residenti in Itali, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 al 30 Marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Importi spettanti come contributo “alternativo”
Passando al calcolo degli importi occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no. Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano le seguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro. Nel provvedimento, inoltre, si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”
Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Come accennato, il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento e va utilizzata la predetta procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021. In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre il termine del 2 settembre.
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